Firmengründung im Ausland, Limited gründen, Steueroasen, Firmengründung VAE, Zypern, Schweiz, USA, Offshore, Bank gründen

Consulenza tributaria nell’ambito della rete internazionale di consulenti fiscali e legali

1. Chi siamo – Introduzione

Siamo uno studio di consulenti fiscali e legali che fa parte della rete internazionale di consulenti fiscali e legali (Low Tax Net), e assistiamo mandanti provenienti da molti paesi (ad es. da Danimarca, Germania, Spagna, Inghilterra, USA, Italia, Francia). I nostri punti di forza sono le costituzioni di aziende all’estero (società attive e società holding), principalmente ai fini dell’alleggerimento del peso fiscale per l’azienda.

A tal proposito, costituiamo società anche:

  1. nell’UE (Unione Europea):

    Germania, Inghilterra, Cipro, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna, Malta, Madeira (zona di libero scambio)
  2. in paesi coperti da accordi contro la doppia tassazione (DBA):

    -Svizzera, Singapore, Emirati Arabi Uniti (Dubai, comprese le zone di libero scambio, EAU), USA
  3. Paesi non coperti da accordi contro la doppia tassazione (offshore):

    -Belize, BVI, Liechtenstein, Isole Cayman, Bahamas, Hong Kong

Altre informazioni di interesse:

  • Cambiamento di nazionalità di una persona fisica verso un paese a bassa imposizione fiscale
  • Costituzione di banche, società di servizi finanziari e assicurativi, in Nuova Zelanda, nell’Isola di Man, in USA, in Svizzera, in Germania e offshore
  • Licenze per il gioco d’azzardo, licenze per scommesse sportive (Malta, Isola di Man, Inghilterra, offshore)

2. Come raggiungerci

Cliccare qui per visualizzare i nostri dati di contatto o per compilare il modulo di contatto. La informiamo che il nostro ufficio parla solo tedesco e inglese. Purtroppo, nella situazione attuale, non possiamo assistere mandanti che non parlino inglese. Grazie per la Sua comprensione. Compilando e inviando il modulo di contatto, riceverà un messaggio dal consulente fiscale o avvocato competente e/o verrà contattata telefonicamente dall’ufficio competente della rete. Solitamente, abbiamo bisogno dei seguenti dati:

  • Situazione effettiva e teorica, obiettivi
  • Forma legale attuale dell’azienda
  • Oggetto dell’attività aziendale che si intende costituire all’estero
  • Sua attuale sede fiscale ai sensi di legge
  • Se Lei o un Suo incaricato trasferirà il proprio interesse vitale all’estero (stato in cui ha sede la società), e se ne diventerà direttore, o direttore dipendente, o se si opterà per una soluzione fiduciaria

3. Come si sviluppa la costituzione di una società all’estero

1. Il mandante o il suo incaricato NON trasferisce il proprio interesse vitale nello stato in cui ha sede la società (situazione con servizi fiduciari o amministratore dipendente)

Poiché la maggior parte dei paesi applica delle leggi volte a impedire l’abuso delle costituzioni aziendali, noi prendiamo le distanze da costituzioni approssimative ed economiche, nelle quali viene semplicemente creata una “cassetta delle lettere” all’estero e/o una persona, che non è nemmeno un avvocato o un consulente legale, assume su di sé centinaia di rapporti fiduciari. Tali situazioni sono facilmente scopribili dagli uffici delle imposte interni e portano non di rado a uno sfacelo per i mandanti.

-Luogo della direzione generale della società:

Qualora i redditi internazionali complessivi siano tassati all’estero, devono essere rispettate le caratteristiche dello stabilimento aziendale soggetto al diritto tributario secondo i DBA. Questo è sostanzialmente il “luogo della direzione generale della società”. A tal proposito, vi sono diverse possibilità di forma legale:

  • Un avvocato/consulente fiscale all’estero (nello stato in cui ha sede la società estera) oppure lo studio, in quanto persona giuridica, figura (in maniera fiduciaria) come direttore della società e, per mezzo di un accordo fiduciario, cede al fiduciario (usufruttuario/mandante) tutti i diritti e i doveri.
  • Il mandante trasferisce il proprio interesse vitale all’estero e assume lui stesso la funzione di direttore della società. In determinati casi non è obbligatorio un trasferimento dell’”interesse vitale”, bensì solamente la sua presenza nell’ambito della direzione generale della società. (Ma attenzione: la presenza saltuaria funziona di rado)
  • Un avvocato/consulente fiscale all’estero o lo studio legale figura in quanto persona giuridica (in maniera fiduciaria) come direttore della società E il mandante o il suo incaricato trasferisce la propria residenza all’estero per il periodo della direzione generale della società, laddove però l’autorizzazione a firmare è concessa ai due soggetti solo congiuntamente.
  • A completamento di queste soluzioni, vi è la possibilità che un avvocato/consulente/dipendente dello studio che si occupa della costituzione venga impiegato come amministratore teorico della società nello stato in cui essa ha sede, dunque con un contratto di lavoro (e non con un rapporto fiduciario) e con uno “stipendio secondo le consuetudini”. Lo “stipendio secondo le consuetudini” è riferito di volta in volta al livello salariale dello stato dove ha sede la società, e sarà di, ad es., 600,00 – 1.800,00 Euro al mese, a seconda dell’impegno/tempo richiesto. Nel rapporto interno è possibile stabilire che l’amministratore estero operi solo dietro istruzioni o che il mandante diventi il secondo direttore, laddove i due saranno autorizzati a firmare soltanto congiuntamente. In casi singoli potranno “essere stipulati accordi interni” secondo i quali l’amministratore estero “restituisca” una parte del suo stipendio, se necessario e sensato. Ovviamente, l’amministratore estero dichiarerà il suo stipendio nella propria dichiarazione dei redditi e verserà, secondo le leggi dello stato sede, le imposte sui redditi da lavoro dipendente e/o i contributi sociali. Lo stipendio dell’amministratore estero costituisce inoltre un costi per la società estera, ed è pertanto detraibile. In molti paesi (ad es. Cipro), come amministratore può essere nominata anche una persona giuridica, soluzione che spesso si rivela più sensata per entrambe le parti. In tal caso, si firmerà un contratto di amministrazione fra la società estera e la “società-direttore”. Anche in questo caso, non vi sarà alcun rapporto fiduciario.

E’ possibile fare astrazione da queste regole, qualora all’estero venga insediato uno stabilimento di produzione, una miniera, una cava o un altro tipo di attività di sfruttamento del suolo, o ancora una costruzione edile o un sito di montaggio, la cui durata superi i dodici mesi. Secondo l’Art. 5 DBA, si tratta sempre stabilimenti aziendali all’estero, indipendentemente da chi sia il direttore della società e da quale stato egli provenga.

-Sede ordinaria dell’azienda all’estero

Una “cassetta delle lettere” non è mai una sede aziendale ordinaria all’estero. Infatti, la società deve poter essere raggiunta anche telefonicamente e, per posta, anche da raccomandate. I requisiti minimi sono: un indirizzo postale recapitabile (anche per le raccomandate), la raggiungibilità telefonica nei normali orari aziendali, la raggiungibilità per fax. I cosiddetti “registered office”, di norma, non sono sufficienti, perché gli uffici delle imposte interni conoscono questi stratagemmi e/o perché lo stato sede si rifiuta di attribuire alla società estera una partita IVA (ad esempio in Inghilterra). Oltre al registered office, noi offriamo anche “soluzioni headoffice”, che documentano in maniera credibile una sede ordinaria dell’azienda all’estero.

I nostri servizi in sintesi:

  • Costituzione della società, iscrizione nel registro delle imprese
  • Organizzazione di una sede aziendale ordinaria
  • Su richiesta: insediamento nello stato sede della società di un direttore fiduciario o di un direttore dipendente
  • Su richiesta: insediamento di un azionista fiduciario o emissione di azioni al portatore, purché consentito nello stato in questione
  • Apertura di un conto per la società, inclusi i servizi di banking online e la carta di credito
  • Mediazione di un consulente legale nello stato sede della società, per la contabilità, il bilancio annuale e le dichiarazioni delle imposte

1. Il mandante o il suo incaricato trasferisce il proprio interesse vitale nello stato in cui ha sede la società

In tal caso, il mandante o il suo incaricato (ad es. un suo collaboratore) assume personalmente la carica di direttore della società all’estero.  L’interesse vitale si definisce come segue: il 51% dell‘anno trascorso all’estero (sede della società), un’abitazione a proprio nome (al contrario, il soggiorno in hotel o presso l’abitazione di parenti non è sufficiente a motivare un interesse vitale). Su richiesta, ci prendiamo carico di tutti i servizi necessari:

  • Costituzione della società, iscrizione nel registro delle imprese
  • Organizzazione di una sede aziendale ordinaria
  • Apertura di un conto per la società
  • Mediazione di un consulente legale nello stato sede della società, per la contabilità, il bilancio annuale e le dichiarazioni delle imposte

4. Società holding all’estero

L’insediamento di una holding all’estero è uno strumento eccellente per indirizzare all’estero, sottraendoli all’imposizione fiscale, gli utili delle società di capitale interne, soprattutto se trova applicazione la Direttiva UE madre-figlia, ovvero se la holding estera e le aziende coinvolte sono società nell’Unione Europea.

Conseguenze legali della holding UE: non è necessaria nessuna attività aziendale organizzata in maniera commerciale (libertà di domicilio della UE), nessuna ritenuta alla fonte se si applica la Direttiva UE madre-figlia, purché siano rispettati i requisiti della Direttiva madre-figlia (importo e tempo della partecipazione minima).

A tal proposito, le società holding cipriote non sono tassate, e lo stesso vale per le società svizzere con privilegio di holding (nota: applicazione della Direttiva UE madre-figlia) e per le S.L. spagnole con le condizioni del privilegio di holding. Per quanto riguarda le società holding, Cipro spicca perché non solo vi è un vero privilegio di holding, ma il pagamento dei dividendi a soggetti non ciprioti non viene tassato.

Esiste LA holding giusta per eccellenza?

No, naturalmente no. Dipende dalla situazione di partenza e dagli obiettivi. All’interno dell’UE, le società holding in Spagna, Olanda, Lussemburgo e Cipro sono di norma quelle che offrono i maggiori vantaggi. Ma anche la Svizzera risulta interessante per via del privilegio di holding e dell’applicazione della Direttiva UE madre-figlia. Inoltre, in alcune situazioni risulta vantaggiosa la società holding in Austria o Danimarca. Svantaggiosa è ad es. la Gran Bretagna. Per via dell’assenza di un DBA, l’instaurazione di una holding in un “paese offshore” (cioè, appunto, dove non esiste un DBA) risulta solitamente una soluzione poco vantaggiosa (ritenute alla fonte per la figlia, possibilità di abuso di costituzione, ecc.)

Per la scelta del luogo della holding, molti sono i fattori da prendere in considerazione:

  • Luogo dell’azienda figlia (paese coperto da DBA, UE, paese non coperto da DBA?)
  • Vantaggi e svantaggi dei singoli luoghi ai fini dell’instaurazione di una holding, considerando gli obiettivi prioritari
  • Come vengono tassate nello stato sede della holding le attività che non sono della holding?
  • Vi è un privilegio di holding (come a Cipro o in Svizzera, Spagna, Olanda), ovvero l’esenzione dalle imposte o la tassazione agevolata dei dividendi ricevuti? 
  • Come vengono tassate le uscite/pagamenti fatti entro il territorio nazionale e all’estero dalla holding (ritenuta alla fonte)?
  • Come vengono tassati i pagamenti di interessi e licenze della holding?
  • Come si configura la detrazione delle minusvalenze da alienazioni e degli ammortamenti parziali?
  • Come si configura la detrazione dei costi di partecipazione o dei costi di finanziamento esterno della società?

I nostri servizi nell’ambito della costituzione di società holding all’estero:

  • Scelta del luogo adatto per la holding
  • Costituzione della società holding, iscrizione nel registro delle imprese
  • Sede aziendale ordinaria presso il luogo della holding
  • Privilegio fiscale di holding, ufficio delle imposte del paese
  • Su richiesta: insediamento presso la holding di un direttore fiduciario o di un direttore dipendente
  • Apertura di un conto, inclusi i servizi di banking online e la carta di credito
  • Mediazione di un consulente fiscale presso la holding

5. Società madre e figlia entrambe nell’Unione Europea (Direttiva UE madre-figlia) e Direttiva UE sulle fusioni

Introduzione

Secondo la Direttiva UE madre-figlia, gli utili al netto delle imposte (dividendi) delle società estere possono essere riscossi esentasse da altre persone giuridiche. I valori soglia per la partecipazione sono i seguenti:

  • 20% dall’1 gennaio 2005 fino al 31 dicembre 2006;
  • 15% dall’1 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2008; e
  • 10% dall’1 gennaio 2009.

Esempio:

Una Limited cipriota, in qualità di società holding, detiene, ad es., il 50% delle quote della società del mandante, che si trova al di fuori di Cipro, ma comunque nell’UE. In virtù della Direttiva UE madre-figlia, la Limited cipriota riscuote il 50% dei dividendi esentasse, e lo stato della società figlia non ha alcun diritto di ritenuta alla fonte.

Nell’ambito della costituzione di società holding internazionali, offriamo tutti i servizi necessari:

  • Costituzione della società, iscrizione nel registro delle imprese
  • Organizzazione di una sede aziendale ordinaria
  • Su richiesta: insediamento nello stato sede della società di un direttore fiduciario o di un direttore dipendente
  • Apertura di un conto per la società
  • Mediazione di un consulente legale nello stato sede della società, per la contabilità, il bilancio annuale e le dichiarazioni delle imposte
  • Registrazione fiscale in qualità di società holding presso l’ufficio delle imposte dello stato sede

6. Accordi contro la doppia tassazione, concetto di stabilimento aziendale (Articolo 5 DBA)

Articolo 5 DBA:

  1. Ai sensi del presente accordo, con l’espressione “stabilimento aziendale” si intende una struttura commerciale fissa nella quale viene eseguita in tutto o in parte l’attività dell’azienda.
  2. L’ESPRESSIONE “STABILIMENTO AZIENDALE” COMPRENDE, IN PARTICOLARE:
    a) un luogo in cui avviene la direzione,
    d) uno stabilimento produttivo,
    e) un’officina,
    f) una miniera, una cava o un altro tipo di attività di sfruttamento del suolo,
    g) una costruzione edile o un sito di montaggio, la cui durata superi i dodici mesi.
  3. NON COSTITUISCONO STABILIMENTI AZIENDALI:
    1. le strutture utilizzate esclusivamente per l’immagazzinamento, l’esposizione o la distribuzione di beni o merci dell’azienda;
    2. le giacenze di beni o merci dell’azienda, mantenute per soli scopi di immagazzinamento, esposizione o distribuzione;
    3. le giacenze di beni e merci dell’azienda, mantenute al solo scopo di essere lavorate o trasformate da altre aziende;
    4. le strutture commerciali fisse, mantenute al solo scopo di acquistare beni o merci per l’azienda o di eseguire attività di ricerca di informazioni;
    5. le STRUTTURE COMMERCIALI FISSE, MANTENUTE AL SOLO SCOPO DI ESEGUIRE PUBBLICITà, FORNIRE INFORMAZIONI, ESEGUIRE RICERCA SCIENTIFICA, O EFFETTUARE ATTIVITà SIMILI PER CONTO DELL’AZIENDA, PURCHÉ TALI ATTIVITÀ SIANO DI NATURA PROPEDEUTICA O FUNGANO DA ATTIVITà DI SUPPORTO.
  4. Se una persona, con l’eccezione di un rappresentante indipendente ai sensi dell’Articolo 5, agisce in uno stato contraente per conto di un’azienda dell’altro stato contraente, allora uno stabilimento presente nel primo stato menzionato sarà considerato uno stabilimento aziendale se la persona è in possesso di una procura a stipulare contratti in nome dell’azienda, ed esercita abitualmente la procura in tale stato, a meno che le sue attività non si limitino all’acquisto di beni o merci per l’azienda.
  5. Un’azienda di uno stato contraente non viene trattata come se avesse uno stabilimento aziendale nell’altro stato contraente solo perché essa vi esercita le proprie attività per mezzo di un intermediario, di un agente o di un altro rappresentante indipendente, purché queste persone operino nell’ambito delle loro attività aziendali ordinarie. Il solo fatto che una società con sede in uno stato contraente controlli una società o sia controllata da una società che abbia sede nell’altro stato contraente o che vi eserciti (tramite uno stabilimento aziendale o in altro modo) le proprie attività, non fa di una delle due società uno stabilimento aziendale dell’altra.

7. Fattori da tenere in considerazione per le società puramente offshore (rapporto non coperto da DBA)

Nel diritto tributario internazionale, in quasi tutti i paesi, vi è una differenza fra rapporti coperti da DBA e rapporti non coperti da DBA. Un accordo contro la doppia tassazione (DBA), cioè un accordo volto a evitare la doppia tassazione, è un contratto di diritto internazionale fra due stati, nel quale si definisce in quale misura il diritto d’imposizione dei redditi generati nei loro territori nazionali spetta all’uno e all’altro stato contraente. Un DBA mira a evitare che persone fisiche e giuridiche che percepiscano redditi in entrambi gli stati vengano tassate in entrambi gli stati (doppia tassazione). Inoltre, un DBA descrive in quali circostanze uno stabilimento aziendale con rilevanza tributaria viene svincolato nel territorio nazionale e/o all’estero.

Estratto dall’Art. 5 DBA:

Articolo 5 DBA:

  1. Ai sensi del presente accordo, con l’espressione “stabilimento aziendale” si intende una
    struttura commerciale fissa nella quale viene eseguita in tutto o in parte
    l’attività dell’azienda.
  2. L’ESPRESSIONE “STABILIMENTO AZIENDALE” COMPRENDE, IN PARTICOLARE:
    a) un luogo in cui avviene la direzione,
    d) uno stabilimento produttivo,
    e) un’officina,
    f) una miniera, una cava o un altro tipo di attività di sfruttamento
    del suolo,
    g) una costruzione edile o un sito di montaggio, la cui durata superi i dodici mesi.
  3. NON COSTITUISCONO STABILIMENTI AZIENDALI:
    1. le strutture utilizzate esclusivamente per l’immagazzinamento, l’esposizione o la distribuzione di beni o merci dell’azienda;
    2. le giacenze di beni o merci dell’azienda, mantenute per soli scopi di immagazzinamento, esposizione o distribuzione;
    3. le giacenze di beni e merci dell’azienda, mantenute al solo scopo di essere lavorate o trasformate da altre aziende;
    4. le strutture commerciali fisse, mantenute al solo scopo di acquistare beni o merci per l’azienda o di eseguire attività di ricerca di informazioni;
    5. le STRUTTURE COMMERCIALI FISSE, MANTENUTE AL SOLO SCOPO DI ESEGUIRE PUBBLICITà, FORNIRE INFORMAZIONI, ESEGUIRE RICERCA SCIENTIFICA, O EFFETTUARE ATTIVITà SIMILI PER CONTO DELL’AZIENDA, PURCHÉ TALI ATTIVITÀ SIANO DI NATURA PROPEDEUTICA O FUNGANO DA ATTIVITà DI SUPPORTO .
  4. Se una persona, con l’eccezione di un rappresentante indipendente ai sensi dell’Articolo 5, agisce in uno stato contraente per conto di un’azienda dell’altro stato contraente, allora uno stabilimento presente nel primo stato menzionato sarà considerato uno stabilimento aziendale se la persona è in possesso di una procura a stipulare contratti in nome dell’azienda, ed esercita abitualmente la procura in tale stato, a meno che le sue attività non si limitino all’acquisto di beni o merci per l’azienda.
  5. Un’azienda di uno stato contraente non viene trattata come se avesse uno stabilimento aziendale nell’altro stato contraente solo perché essa vi esercita le proprie attività per mezzo di un intermediario, di un agente o di un altro rappresentante indipendente, purché queste persone operino nell’ambito delle loro attività aziendali ordinarie. Il solo fatto che una società con sede in uno stato contraente controlli una società o sia controllata da una società che abbia sede nell’altro stato contraente o che vi eserciti (tramite uno stabilimento aziendale o in altro modo) le proprie attività, non fa di una delle due società uno stabilimento aziendale dell’altra.

Per la maggior parte dei nostri mandanti, l’esistenza di un accordo contro la doppia tassazione si traduce nel vantaggio di non riconoscere uno stabilimento aziendale sul territorio nazionale (stato in cui ha sede il mandante) se sul territorio nazionale è presente soltanto una rappresentanza, un ufficio di consulenza (attività ausiliarie) o un magazzino merci. Al contrario, la maggior parte dei paesi definisce che, in assenza di un DBA, una rappresentanza, un magazzino merci o un ufficio di consulenza costituiscono uno stabilimento aziendale sul territorio nazionale. In casi dubbi, ciò significherebbe che la tassazione internazionale ovvero la tassazione complessiva della società estera non avviene all’estero, bensì nel paese del mandante, anche se è documentato che “il luogo della direzione generale della società” si trova nello stato dove ha sede la società (dunque all’estero).  In virtù di questi aspetti, la costituzione di una società puramente offshore (situazione non coperta da DBA) deve pertanto essere ben ponderata.

Poiché la maggior parte dei paesi mantiene un accordo contro la tassazione con Cipro, la Svizzera, Singapore o gli Emirati Arabi Uniti (EAU), spesso la costituzione di una società puramente offshore ha un senso. Perché Cipro tassa le società attive solo al 10% e, in più, si trova nella Comunità Europea, ed è dunque soggetta alla libertà di domicilio nell’UE.

Singapore non tassa, nella maggior parte dei casi, i redditi esteri, mentre negli EAU le rendite sono totalmente esentasse. In Svizzera (Zugo), l’onere fiscale complessivo per una società attiva è del 15,5% circa. E’ pertanto possibile costituire una società estera coperta da DBA completamente non tassata o tassata in maniera molto ridotta.

Tuttavia, se per altre ragioni deve essere realizzata una società offshore, questa dovrà essere organizzata in maniera giuridicamente ineccepibile, e nel paese del mandante non vi dovrà essere alcuna rappresentanza, ufficio di consulenza o magazzino merci. Naturalmente, le società offshore hanno, di norma, anche dei vantaggi: nessun accordo sulle rogatorie, nessun accordo di fornitura di informazioni fiscali con altri paesi, solitamente nessun registro pubblico delle imprese, e le Exempted Companies (cioè le società che realizzano introiti solo al di fuori dello stato sede) rimangono totalmente esenti dalle imposte.

I nostri servizi nell’ambito della costituzione di società offshore:

  • Costituzione della società
  • Organizzazione di una sede aziendale ordinaria
  • Su richiesta: insediamento nello stato sede della società di un direttore fiduciario o di un direttore dipendente
  • Su richiesta: insediamento di un azionista fiduciario o emissione di azioni al portatore, purché consentito nello stato in questione
  • Apertura di un conto per la società, inclusi i servizi di banking online e la carta di credito
  • Mediazione di un consulente legale nello stato sede della società, per la contabilità, il bilancio annuale e le dichiarazioni delle imposte
  • Ottenimento dello status di Exempted Company nei confronti delle autorità nazionali

8. Graduatoria delle oasi fiscali

1. Società UE

Vantaggi: Per il riconoscimento degli stabilimenti aziendali all’estero, dal punto di vista dei paesi dell’UE, non è necessaria alcuna attività aziendale organizzata in maniera commerciale (cfr. libertà di domicilio nell’UE); inoltre vige la Direttiva UE madre-figlia (riscossione esentasse dei dividendi esteri, ad es. per una società di capitale tedesca) e vi sono di norma dei DBA.

1.1. Cipro: imposta sui redditi del 10%, indipendentemente dall’ammontare dell’utile. La distribuzione degli utili non è tassata se l’azionista è estero. Le società holding non sono tassate.

  • Libertà di domicilio nell’UE: Sì
  • Presenza di DBA: Sì, con la maggior parte dei paesi  
  • Applicabilità della Direttiva UE madre-figlia: Sì  
  • Privilegio di holding: Sì
  • Segreto bancario: Elevato
  • Rapporti fiduciari: consentiti

Vantaggi: libertà di domicilio nell’UE, più: esistenza DBA, imposte molto basse rispetto alla media europea, la distribuzione dei dividendi è esentasse per i soggetti non ciprioti (per gli altri imposta di protezione del 15%). Le società holding sono completamente esenti dalla tassazione.


1.2. Inghilterra: aliquota per le medie imprese (con utile fino a 300.000 sterline) 0-19%, per importi maggiori progressivamente fino al 30%. L’iscrizione nel registro IVA è obbligatoria solo al raggiungimento di 60.000 sterline (ca. 100.000 Euro) di fatturato. Relazioni molto liberali con le società offshore, mantiene un DBA con l’Isola di Man.

  • Libertà di domicilio nell’UE: Sì
  • Presenza di DBA: Sì, con la maggior parte dei paesi  
  • Applicabilità della Direttiva UE madre-figlia: Sì  
  • Privilegio di holding: No
  • Segreto bancario: Elevato
  • Rapporti fiduciari: consentiti

Vantaggi: libertà di domicilio nell’UE, più: esistenza DBA, imposte molto basse per le medie imprese rispetto alla media europea.

1.2.1  Situazione di Limited inglese con società offshore, laddove la UK Ltd funge solo da agente: possibilità di trasferire fino al 90% dell’utile al lordo delle imposte

Vi è la possibilità di trasferire nello stato offshore fino al 90% degli utili inglesi AL LORDO delle imposte inglesi, purché la Limited inglese funga solo da “agente” (accordo di controllo e di trasferimento degli utili fra offshore e UK Ltd).


1.3 Irlanda

  • Libertà di domicilio nell’UE: Sì
  • Presenza di DBA: Sì, con la maggior parte dei paesi  
  • Applicabilità della Direttiva UE madre-figlia: Sì  
  • Privilegio di holding: A seconda del tipo di società costituita
  • Segreto bancario: Elevato
  • Rapporti fiduciari: Non consentiti

L’Irlanda ha un’aliquota d’imposta sul reddito delle persone giuridiche del 12,5% In talune circostanze, si rivelano svantaggiosi la tassazione dei redditi delle persone fisiche al 20-60% e il divieto o comunque la scarsa realizzabilità pratica dei rapporti fiduciari. Indicata per l’”effettivo trasferimento dell’azienda”.


1.4. Portogallo/Madeira

I vantaggi in breve:

  • Società UE, libertà di domicilio nell’UE e applicabilità della Direttiva UE madre-figlia
  • Portogallo/ Madeira fanno parte del territorio comunitario soggetto alle norme sull’IVA (mentre ad es. le Canarie ovvero la zona speciale delle Canarie NON ne fa parte), in più non vi è nessuna imposta sul fatturato delle importazioni di merce verso l’UE, applicazione 6^ Direttiva UE

Imposte:

  • Per il tipo I: Completa esenzione dalle imposte
  • Per il tipo II: Aliquota al 4 % fino al 2012 e al 5 % fino al 2020 garantite  

L’esenzione dalle imposte o l’aliquota ridotta sono soggette a delle condizioni, ad es. la creazione di posti di lavoro e l’azienda di tipo commerciale. Il nostro ufficio a Madeira è in grado di creare i presupposti necessari. Di norma è indicata solo per l’effettivo trasferimento di un’azienda o per l’instaurazione effettiva di un’azienda a Madeira. Tuttavia, le condizioni per un’esenzione dalle imposte o per un’agevolazione fiscale possono essere realizzate dai nostri partner anche in assenza di un effettivo stabilimento aziendale. A tal proposito, dei residenti vengono regolarmente assunti dalla società con un contratto (400 Euro/mese), e viene affittato un ufficio. Ciò comporta tuttavia dei costi mensili.


2. Rapporti non UE ma coperti da DBA

Per la maggior parte dei paesi, per il riconoscimento ai fini tributari di uno stabilimento aziendale è necessaria un’attività aziendale organizzata in maniera commerciale nello stato sede. L’ufficio delle imposte può richiedere all’ufficio delle imposte estero un certificato di residenza. Se non viene allestita un’attività organizzata in maniera commerciale, di norma è sufficiente la domiciliazione della società presso un Business Center (www.regus.com) con un utilizzo mensile dell’ufficio pari a 10 ore. L’amministratore fiduciario può teoricamente essere un dipendente, ma in tal caso la sua retribuzione deve essere secondo le “consuetudini”.

2.1. Svizzera: Il livello di imposizione fiscale cambia a seconda del cantone, perché l’onere fiscale complessivo è composto da tasse federali (8,5%) e tasse cantonali. Si può arrivare a un’aliquota fiscale sui redditi del 15,5% (Zugo). Una particolarità: le imposte versate costituiscono spese aziendali, cosa che riduce l’onere fiscale effettivo a partire dal secondo anno.

  • Libertà di domicilio nell’UE: No
  • Presenza di DBA: Sì
  • Applicabilità della Direttiva UE madre-figlia: La Svizzera ha aderito alla Direttiva UE madre-figlia con riconoscimento reciproco tramite accordi bilaterali
  • Segreto bancario: Molto elevato  
  • Rapporti fiduciari: Consentiti
  • Azioni al portatore: SI

Vantaggi: onere fiscale ridotto, azioni quasi alla pari, segreto bancario.

Caso speciale di una filiale di una società estera dell’UE: Viene trattata come una persona giuridica svizzera, senza l’obbligo di versare i 20.000 CHF di capitale iniziale; non è necessaria un’attività aziendale organizzata in maniera commerciale. Onere fiscale con privilegio di domicilio: solo 8,5%.

2.2. Dubai: ZERO imposte, tranne che per le società petrolifere, chimiche e bancarie.

  • Paese a bassa imposizione secondo la AStG [Legge Tedesca sulle Imposte dei Non Residenti]: Sì
  • Applicabilità dell’art. 8 AStG (imposta addizionale in caso di influsso dominante di un tedesco): SI
  • Libertà di domicilio nell’UE: No
  • Presenza di DBA: Sì
  • Applicabilità della Direttiva UE madre-figlia: No
  • Segreto bancario: Molto elevato   
  • Rapporti fiduciari: Consentiti

Vantaggi: nessuna imposta. Con un’organizzazione ben studiata, è possibile far confluire in Germania dei “redditi bianchi” (cioè esentasse in Germania).

Svantaggi: Capitale iniziale molto elevato rispetto ad altre forme legali; alte commissioni per la costituzione e per le eventuali licenze; al di fuori delle zone di libero scambio, almeno il 51% delle quote della società devono essere detenute da residenti; possibilità di soluzioni fiduciarie. La “società offshore a Dubai” permette l’instaurazione di una forma legale senza capitale iniziale.

2.2.1: EAU, Exempted Companies

  • Libertà di domicilio nell’UE: No
  • Presenza di DBA: Sì, con la maggior parte dei paesi  
  • Applicabilità della Direttiva UE madre-figlia: No
  • Segreto bancario: Elevato
  • Rapporti fiduciari: Consentiti

Vantaggi: nessuna imposta. Con un’organizzazione ben studiata, è possibile portare all’estero dei “redditi bianchi” (cioè esentasse).

2.3. Singapore

  • Libertà di domicilio nell’UE: No  
  • Presenza di DBA: Sì, con quasi tutti i paesi  
  • Applicabilità della Direttiva UE madre-figlia: No
  • Segreto bancario: Estremamente buono
  • Rapporti fiduciari: Consentiti

Singapore viene definito, non a torto, come la “Nuova Svizzera”. Le rendite estere non sono tassate. Le rendite interne sono tassate al 18%, ma i primi 200.000 Dollari di Singapore sono esentasse.

2.4. USA: l’onere fiscale varia a seconda dello stato e dell’”oggetto”. Si può arrivare a un onere fiscale del 15%. Aliquota fiscale normale: 30%.

  • Libertà di domicilio nell’UE: No  
  • Presenza di DBA: Sì, con quasi tutti i paesi  
  • Applicabilità della Direttiva UE madre-figlia: No
  • Segreto bancario: Medio
  • Rapporti fiduciari: Consentiti
  • Azioni al portatore: Non consentite, ma gli azionisti non sono inseriti nel registro delle imprese

Vantaggio: la INC è la forma di società per azioni per eccellenza, ed è pertanto una buona forma legale per la capitalizzazione; nessun obbligo di versamento di capitale iniziale rispetto alle altre forme di società per azioni; di norma costi ridotti, possibilità di costituire ditte individuali. Gli azionisti non vengono inseriti nel registro delle imprese. La maggior parte degli stati USA non prevede alcuna imposta sul fatturato.


2. Rapporti NON coperti da DBA (offshore)

  • Libertà di domicilio nell’UE: No  
  • Presenza di DBA: No
  • Applicabilità della Direttiva UE madre-figlia: No
  • Segreto bancario: Molto elevato 
  • Rapporti fiduciari: Consentiti
  • Registro pubblico delle imprese: Di norma no
  • Azioni al portatore: Sì, nella maggior parte degli stati offshore le azioni al portatore sono consentite. Inoltre, di norma, non è necessario alcun azionista fiduciario
  • Imposte: Nella maggior parte dei paesi le Exempted Companies (società che producono redditi solo al di fuori dello stato sede) non pagano imposte. Nell’Isola di Man, 450 sterline di imposta forfait. In Liechtenstein, a seconda della forma legale e del fatturato, vi è la possibilità di esenzione dalle imposte.
  • Imposte sul fatturato: I paesi offshore tipici (Seichelles, Mauritius, Hong Kong, British Virgin Islands (BVI), Bahamas, Nevis, Dominica, St.Vincent, Belize) non prevedono imposte sul fatturato.

Questi stati sono, ad es.:

  • Asia & Pacifico: Seichelles, Mauritius, Hong Kong
  • British Virgin Islands (BVI), Bahamas, Nevis, Dominica, St. Vincent, Isola di Man
  • America Latina: Panama, Belize
  • Liechtenstein SpA, Srl, Trust, Istituti, Fondazioni
  • Isola di Man: 450 sterline l’anno come imposta forfetaria per gli utili esteri. Appartiene al territorio comunitario dell’UE soggetto alle norme sull’IVA.

In caso di realizzazione di società offshore, il mandante dovrà tenere in considerazione anche la stabilità politica ed economica del paese.

Vantaggi: di norma nessuna imposta o imposte molto ridotte; nessun registro pubblico delle imprese; nessun accordo sulle rogatorie o sulla fornitura di informazioni fiscali con altri paesi.

Svantaggi: vedere le nostre precedenti spiegazioni nel testo.

8. Esempi brevi di strutture all’estero

8.1. Il mandante esegue, come oggetto d’impresa, solo attività di consulenza, senza stabilimenti produttivi

Il mandante lamenta un alto peso fiscale nel proprio paese. Secondo l’Art. 5 DBA, il suo oggetto d’impresa non implica obbligatoriamente, sul territorio nazionale (ad es. in Francia), uno stabilimento aziendale soggetto a imposizione, perché egli effettua solo un’attività di consulenza e non di produzione.

Possibile soluzione: costituzione di una società all’estero, nell’UE; la scelta ricade su Cipro. Poiché il mandante non intende spostare personalmente all’estero il proprio interesse vitale, opta per la soluzione del direttore fiduciario o dipendente a Cipro. Inoltre, a Cipro viene allestito un headoffice con indirizzo postale recapitabile, telefono e fax. In Francia viene realizzata soltanto una rappresentanza, che avrà dunque solo un’attività di consulenza ai sensi dell’Art. 5 DBA. D’ora in poi i clienti stipuleranno i contratti con la Limited cipriota ovvero con lo stabilimento aziendale cipriota, mentre in Francia si svolgerà soltanto la consulenza. Il mandante stesso entra come azionista al 50% nella Ltd, mentre l’altro 50% viene detenuto da una società offshore da lui appositamente costituita alle Seichelles. Effetti fiscali: la tassazione internazionale dell’azienda avviene a Cipro, con il 10% di imposte sui redditi. Se il mandante percepisce dei dividendi, questi sono soggetti alle imposte sui redditi francesi. Invece, il mandante riceve dalla “sua Limited cipriota” un onorario in qualità di rappresentante in Francia. Questo onorario, ovviamente di basso importo, viene normalmente tassato in Francia. Poiché la Ltd cipriota non ha alcun azionista cipriota, Cipro non applicherà l’imposta di protezione del 15% e l’aliquota finale dell’azienda rimarrà del 10%. Gli investimenti (ad es. l’acquisto di un bene immobile in Spagna) non vengono effettuati dal mandante bensì dalla sua Limited cipriota.

8.2. Il mandante ha un’attività produttiva

Il mandante gestisce nel proprio paese (ad es. in Francia) un oggetto aziendale che, ai sensi dell’Art. 5 DBA, richiede obbligatoriamente uno stabilimento aziendale soggetto a imposizione nel suo paese, ad es. un’attività produttiva o un negozio. Il mandante è tuttavia infastidito dall’onere fiscale complessivo. In questo caso, lo stabilimento aziendale deve rimanere sul territorio nazionale, nel nostro esempio in Francia.

Possibile soluzione:

Per prima cosa, lo stabilimento aziendale presente nel paese del mandante, nel nostro caso in Francia, viene tassato. Il mandante costituisce una holding straniera nella UE (ad es. a Cipro, in Svizzera, in Danimarca), che detiene il 100% delle quote dello stabilimento aziendale interno.

In virtù della Direttiva UE madre-figlia, i dividendi interni (qui: quelli francesi) vengono incassati esentasse dalla holding straniera, dunque la Francia (ad esempio) non ha alcun diritto di ritenuta alla fonte.

Possibile soluzione 2, indipendente o a completamento della prima possibilità:

Il mandante costituisce una società estera nell’UE, ma comunque in un luogo dove esista un DBA con la Francia. Questa società estera emette delle fatture nei confronti della società francese, riducendo così l’utile prima delle imposte in Francia.

8.3. Il mandante ha un’attività produttiva e intende trasferire all’estero tutta o parte dell’azienda

Viene costituita una società estera in un paese a bassa imposizione fiscale e con bassi costi di lavoro e di produzione. In tal caso, all’estero vengono instaurati uno stabilimento produttivo e un’attività aziendale organizzata in maniera commerciale, e un collaboratore, che si trasferisce all’estero, viene nominato amministratore della società estera. Nel paese d’origine del mandante, ad es. in Francia, rimane o uno stabilimento aziendale o una rappresentanza. Lo stabilimento aziendale interno (ad es. in Francia) detiene delle quote dello stabilimento aziendale estero. Se lo stabilimento aziendale estero si trova nell’UE: i dividendi arrivano in Francia esentasse. Se la società estera non è nell’UE ma comunque in un paese coperto da DBA: i dividendi arrivano in Francia esentasse, ma all’estero viene prelevata un’imposta alla fonte del 5-10%.

8.4. Il mandante esegue attività di import/export

Il mandante costituisce una società estera in un paese che ha stipulato un accordo contro la doppia tassazione con il suo paese d’origine. La società estera diventerà acquirente delle merci all’estero, ad es. in Cina. Il “luogo di fornitura” delle merci sarà il magazzino merci della società estera nel paese d’origine del mandante. Secondo l’Art. 5 DBA, un magazzino merci non costituisce uno stabilimento aziendale. I clienti (acquirenti) ordinano le merci alla società estera; “nel mezzo” potranno essere “inseriti” dei “centri di consulenza/call center”, che non costituiscono stabilimenti aziendali perché svolgono solo un’attività di consulenza.

Come faccio a ottenere i soldi dalla mia società estera se non ho trasferito il mio interesse vitale nello stato sede della società?

La prima domanda da porre dovrebbe essere la seguente: in che misura gli afflussi di denaro alla persona fisica che si trova al di fuori dello stato sede della società estera sono evitabili e/o sensati? Infatti la società estera, in quanto persona giuridica, può ovviamente effettuare investimenti in tutto il mondo e/o accumulare un patrimonio. Inoltre, la rappresentanza della società estera può legittimamente presentare delle spese allo stabilimento aziendale estero, ad es. spese d’ufficio, telecomunicazioni, veicoli, pranzi di lavoro, viaggi di lavoro, ecc. Perché in ultima analisi i soldi non vengono “buttati via” bensì “spesi”. Tuttavia, se si desidera far arrivare i soldi all’estero (cioè nello stato sede del mandante), allora i seguenti stratagemmi saranno d’aiuto:

  • Il mandante/fondatore della società estera preleva denaro nel suo paese con la carta di credito della società estera. L’operazione contabile sarà “dalla banca della società estera alla cassa della società estera”. Non vi sarà dunque alcun afflusso di denaro verso la persona fisica. Se si verifica una distribuzione dissimulata degli utili (l’importo X non è più nella cassa ma non ci sono spese/fatture a giustificazione), allora la maggior parte dei paesi tassa tali utili distribuiti in maniera dissimulata con un’aliquota del 10-25%. Tale tassazione può essere decisamente minore se si tratta di una tassazione del reddito in caso di afflusso diretto del denaro al mandante/fondatore.
  • Nel momento in cui desidera riscuotere gli utili (riscossione dei dividendi), il mandante trasferisce il proprio interesse vitale in un paese a bassa imposizione, e diventa in prima persona azionista della società estera. Se successivamente il mandante vuole ritornare nel suo paese d’origine, affinché ciò sia possibile il “paese rifugio” deve aver stipulato un accordo contro la doppia tassazione con il suo paese d’origine. Una volta completato il trasferimento dell’interesse vitale all’estero (51% dell’anno, abitazione a proprio nome), egli potrà riscuotere i dividendi e farli tassare nel paese a bassa imposizione.
  • Il mandante/fondatore della società riceve un prestito dalla società estera.
  • Il mandante fonda una società di capitali nel proprio paese, che detiene le quote della società estera. Se entrambe le società hanno sede nell’UE: la società interna riscuote i dividendi esteri esentasse. Solo presenza di DBA: la società interna riscuote i dividendi esteri esentasse, con la sola ritenuta alla fonte del 5-10%.
  • La legge sul riciclaggio del denaro si applica nella maggior parte dei paesi a partire da 10.000 o 15.000 Euro. Pertanto, se il mandante preleva soldi all’estero (nella sede della società estera) e porta nel suo paese d’origine degli importi inferiori a tali limiti, non vi sarà una segnalazione all’ufficio delle imposte del paese del mandante.

Questi sono solo alcuni esempi di possibilità organizzative. Fondamentalmente, è necessario sottolineare che gli importi attribuibili come reddito al contribuente sono soggetti a imposizione nel paese dove il contribuente ha il proprio soggiorno abituale (interesse vitale). Se questi importi/redditi non vengono dichiarati come redditi all’ufficio delle imposte locale, si verifica la fattispecie di evasione fiscale.